Art. 5.
(Princìpi generali del procedimento dinanzi al giudice di pace).

      1. Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano, in quanto

 

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applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale, come da ultimo modificato dalla medesima legge, e nei titoli I e II delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni.
      2. Nel corso del processo, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti.